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collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge. 712. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 710 rimane condizionata alladempimento dellobbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. 713. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dellINPS gli atti di conciliazione di cui al comma 710, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e allattestazione dellavvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 712. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dellINPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 716. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in ... |
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