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709. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni
previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione delloccupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il
corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche
a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007,
possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle
aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con
le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da
710 a 715. 710. Gli accordi sindacali di cui al comma 709 promuovono la
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito
dellaccordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di
conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente. 711. Per
i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione
coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dellarticolo 61 e
dellarticolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono
stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire
al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire
condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative
allevoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai
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