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nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dellintegrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a
decorrere dalla data di presentazione dellistanza di regolarizzazione di cui al
comma 699, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti
organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Lefficacia estintiva di
cui al comma 704 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del
predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali
ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le
attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412. 706. Le agevolazioni
contributive di cui al comma 703 sono temporaneamente sospese nella misura del
50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro
prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 701. 707. La
concessione delle agevolazioni di cui al comma 703 resta condizionata al
mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le
ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa. 708. Ferma restando
lattività di natura istruttoria di spettanza dellINPS, il direttore della
direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali
dellINPS, dellINAIL e degli altri enti previdenziali, nellambito del
coordinamento di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 699,
previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
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