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caso di omissione contributiva. 714. Gli atti di conciliazione di cui al comma
710 producono leffetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma
712 comporta lestinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di
versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi
quelli di cui allarticolo 51 del testo unico delle disposizioni per
lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonché allarticolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è
precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi
periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di
cui ai commi da 709 a 715. 715. Laccesso alla procedura di cui al comma 709 è
consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso laccordo sindacale di cui
al comma 709 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori
per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 712 e 713.
716. Per le finalità dei commi da 709 a 715 è autorizzata la spesa di 300
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