|
|
alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito. 551. In conseguenza
del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si
applica il disposto dellarticolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui allarticolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006
nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di
giugno negli anni 2007 e 2008. 552. Ai fini della definizione del sistema di
autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di
cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i
criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso
dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo
conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento
con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e
della capacità di autofinanziamento. 553. Al fine del completamento del processo
di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero delleconomia e delle
finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti
rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota
dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna
autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei
... Pagina Precedente Pagina Seguente |