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rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine. 554. È autorizzato un
contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dallanno 2007, a
valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 553,
previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle
competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai
soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte
dellinvestimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.
555. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 3, comma 13, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano
regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come
adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi. 556. Gli atti di concessione
demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica
di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati
alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dellimposta sul valore aggiunto.
Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sullapplicazione dellimposta sul
valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali
perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono. 557. È
autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a
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