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manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nellambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dallanno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa erariale di cui allarticolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni; b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. 547. A decorrere dallanno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dellammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dellattività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dallanno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti. 548. Le autorità portuali sono autorizzate allapplicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per lespletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali. 549. Resta ferma lattribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e allarticolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355. 550. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 546, 548 e 549 senza ... |
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