«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla
lettera c) del comma 1 dellarticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine
assistenziale devono comunicare in via telematica allAnagrafe tributaria gli
elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto
dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono
definiti con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate».
Art. 4.
(Compensi per lesercizio di arti e professioni)
1. Allarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è
sostituito dal seguente:
«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dellarticolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º
luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro.
Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il
31 gennaio 2008 il Ministro delleconomia e delle finanze presenta al Parlamento
una relazione sullapplicazione del presente comma».
Art. 5.
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