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(Disposizioni per il recupero della base imponibile)
1. Allarticolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si
applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la
cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo dimposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
2. Allarticolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nellesercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote
costanti nellesercizio stesso e nei cinque successivi». 3. Allarticolo 84,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti
che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita
riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di
esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dellutile la perdita è riportabile per
lammontare che eccede lutile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti». 4. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo
del comma 1 dellarticolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti
dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili
realizzati a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31
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