«Art. 2-bis. (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio
2006, linvito previsto dallarticolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.
212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui
allarticolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui allarticolo 2, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nellinvito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dellinvito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».
46. I soggetti di cui allarticolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per
assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma
1 dellarticolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
47. Allarticolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25
sono inseriti i seguenti:
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