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di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per laccesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero delleconomia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. 42. Il secondo comma dellarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero delleconomia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili». 43. Dallattuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri per il bilancio dello Stato. 44. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità. 45. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, larticolo 2-bis è sostituito dal seguente: ... |
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