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dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti
adottati. 37. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i
dati relativi allimport/export del sistema doganale; entro il medesimo
termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati
delle dichiarazioni dei redditi presentate nellanno precedente dai contribuenti
residenti. 38. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate,
emanato dintesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle
dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche
previste dal codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 39. Con provvedimento del
direttore dellAgenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di
trasmissione in via telematica dei dati dellimport/export alle regioni.
40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dellintero settore
pubblico per lanalisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dellandamento dei flussi finanziari. 41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare
di vigilanza sullanagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio
tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai
sensi del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati
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