|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 458 un incremento nellimporto massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dellarticolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 444, secondo la procedura di cui al comma 447, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 447; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 461. 460. Ai fini dellattuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 459, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. 461. Ai fini dellattuazione del comma 459 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 460, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
successiva
Prima pagina di
questo documento