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e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante
limpegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione
delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di
interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi
oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
462. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
del comma 461 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 458 dellanno
successivo. 463. Nellambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati
con il Ministero dello sviluppo economico per lattuazione degli interventi di
promozione e assistenza tecnica per lavvio di imprese innovative operanti in
comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese
innovative di nuova costituzione ai sensi dellarticolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato 16 gennaio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive
per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
linnovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del
1982. 464. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico
per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata
listruttoria dei programmi di cui al comma 463, secondo modalità anche
semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro delleconomia e delle finanze. 465. Le iniziative agevolate
finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora
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