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maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante
soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello
sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e
delle crisi di impresa. 456. Gli interventi del Fondo di cui allarticolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e
modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità
agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le
priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese
da ammettere ai benefìci e per leventuale coordinamento delle altre
amministrazioni interessate. Per lattuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6
dellarticolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. 457. Entro il
30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione
concernente loperatività delle misure di sostegno previste dai commi da 444 a
456, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
458. Nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 354 e commi da
358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
lambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione
degli investimenti produttivi e della ricerca. 459. Per le finalità di cui al
comma 458, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla
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