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corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. 391. Le modalità di attuazione
delle disposizioni dei commi 389 e 390 sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 392. Le risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle
prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dallesonero
dal versamento del contributo di cui allarticolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 395, e degli
oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari
derivanti dallapplicazione della presente disposizione, nonché
dallapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 397, nonché degli oneri di cui
al comma 396, sono destinate, nei limiti degli importi di cui allelenco 1
annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni
caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 393.
393. Con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del
Fondo di cui al comma 389, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al
comma 392. 394. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 392,
nei limiti degli importi di cui allelenco 1 annesso alla presente legge, sono
accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del
comma 393, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, subordinatamente alla
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