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medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 396. 389. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il «Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dallINPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato lerogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 390, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. 390. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 389, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui allarticolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui allarticolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 389, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di ununica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391, dal Fondo di cui al comma 389, limitatamente alla quota ... |
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