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decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 389 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del medesimo comma 392 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dellItalia. 395. Allarticolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Dal reddito dimpresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dellammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile. 3. Unulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dallarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con ... |
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