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riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dellobiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 327 e 328. 334. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 325 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dellanno successivo a quello di riferimento, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 333. 335. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, questultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dallanno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dellesercizio 2007. 336. Gli enti locali commissariati ai sensi dellarticolo 143 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dallanno successivo a quello della ... |
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