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rielezione degli organi istituzionali. 337. Si intendono esclusi per lanno 2006
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui allarticolo
1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali
nellanno 2004, anche per frazione di anno, lorgano consiliare è stato
commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. 338. Le informazioni previste dai commi 333 e 334 sono messe a
disposizione dellUPI e dellANCI da parte del Ministero delleconomia e delle
finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite
convenzioni. 339. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno,
accertato con la procedura di cui al comma 334 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari
provvedimenti entro il 31 maggio dellanno successivo a quello di riferimento.
Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero delleconomia e delle
finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima
data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 333. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in
qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
modalità indicate dal decreto di cui al comma 333. Allo scopo di assicurare al
contribuente linformazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico
di cui al comma 333 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno
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