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osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in
relazione a quanto stabilito nel comma 314. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dallaccordo
concluso ai sensi del comma 312. 321. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di
cui ai commi 319 e 320, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dellarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione
o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dellanno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 318. Qualora lente non adempia, il
presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro
il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la
medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente
linformazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari,
il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma
318 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni
provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno
inviato la prescritta comunicazione. 322. Decorso inutilmente il termine del 30
giugno previsto dal comma 321, nella regione o nella provincia autonoma
interessata, con riferimento allanno in corso, si applica automaticamente:
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