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procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e lanno di
prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto
del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale. 318. Per il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 319. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta
ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dellanno successivo a
quello di riferimento, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dellente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 318.
320. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad
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