a) limposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui
allarticolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura
di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con laumento di 5 punti percentuali delle
tariffe vigenti.
323. Nelle regioni e nelle province autonome in cui limposta regionale sulla
benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica
lulteriore aumento di euro 0,0129.
324. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 322 e 323. 325.
Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi da 326 a 343, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione. 326. La manovra finanziaria è fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. 327. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di
miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 325 devono seguire la seguente
procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di
cassa, come definiti al comma 332 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed
applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,400
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