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funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 197. Il Ministero delleconomia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dellarticolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e dei commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, che si trovano nella fase liquidatoria, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone lattribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dellincarico relativo a più procedure, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto lincarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società ... |
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