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aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla
società trasferitaria. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze è
fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del
comma 190, lammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto
corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze
urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti. 192. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM
in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 188, in luogo
di essi, senza che si faccia luogo allinterruzione dei processi e senza
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative
a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, lammontare
di 300.000 euro. 193. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il
collegio dei periti di cui al comma 190 determina leventuale maggiore importo
risultante dalla differenza tra lesito economico effettivo consuntivato alla
chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma
190. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il
70 per cento è attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la
residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in
ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 194. Allo scopo di
accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte
amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o
indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data
di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro
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