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trasferiti. Tale valutazione deve, tra laltro, tenere conto delle garanzie di
cui al comma 191, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il
completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il
fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società
trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero delleconomia e delle
finanze. Limporto massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero
delleconomia e delle finanze con il decreto di cui al comma 197 ed è ad
esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dellesito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle
finanze, fermo restando quanto previsto al comma 194. 191. Effettuato il
trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più
celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso
e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La
società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli
oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi
quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei
patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista
dallarticolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.
Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai
commi da 188 a 197 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da
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