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tra professionisti, in conformità a quanto disposto allarticolo 28, primo
comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del
comma 198 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con
i professionisti la cui opera si rende necessaria nellinteresse della
procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori. 200. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai
commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli
adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure. 201. Il compenso dei
commissari di cui al comma 198 è determinato nella misura spettante in relazione
al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento. 202. Il
Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a
procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla
strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dellambiente e della tutela
del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che
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