Part time

Torna all'indice della finanziaria 2009

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";
b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio";
c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: "il ministro della Funzione pubblica e con il ministro del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro dell'Economia e delle finanze".
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";
b) le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, a incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";
c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.

Torna all'indice della finanziaria 2009