Soppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

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1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo e ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze e il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del ministero dell'Economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2.A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
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