LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO III: FONDO SOCIALE

Legge sulle locazioni di immobili urbani

TITOLO III
FONDO SOCIALE

Art. 75.

(Istituzione del fondo sociale)

 

Presso il Ministero del tesoro e' istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

Tale fondo e' costituito da un conto corrente infruttifero sul

quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.

Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 76.

(Ripartizione del fondo)

 

Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalita' di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme cosi' ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati,

destineranno le somme secondo i seguenti criteri:

a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalita' dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti;

b) al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;

c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 77.

(Integrazione del canone)

 

L'integrazione del canone di locazione consistera' nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entita' e le modalita' definite dalla presente legge.

Il contributo di cui al comma precedente non puo' in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.

Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e' fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 78.

(Copertura finanziaria)

 

La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'applicazione del

presente titolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Indice della legge sulle locazioni di immobili urbani