Costituzione - Rapporti politici
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno
o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art.
53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Titolo
II - Rapporti economici (Artt.35-47)
Titolo I - Il parlamento (Artt.55-82)