Codice della strada - Regolamento Art. 56

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 204. - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale (art. 56 C.s.).

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;

o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. .

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice, per uso speciale i rimorchi:

a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;

b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;

c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;

d) attrezzati con pompe;

e) attrezzati con scale ;

f) attrezzati con gru;

g) attrezzati con saldatrici;

h) attrezzati con scavatrici ; i) attrezzati con perforatrici;

l) attrezzati con gruppi elettrogeni;

m) attrezzati con bobine avvolgicavi;

n) attrezzati per uso abitazione;

o) attrezzati per uso ufficio;

p) attrezzati per uso officina;

q) attrezzati per uso negozio;

r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 � attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 205. - Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice (art. 56 C.s.).

1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli- appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:

a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;

b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;

c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.

3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneit� deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformit� con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.

4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.

5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui � ammesso il traino.

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