Codice della strada - Regolamento Art. 214

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (ART. 214 C.S.)

Art. 396. - Fermo amministrativo del veicolo (art. 214 C.s.).

1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, comma 1 del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394.

2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa � effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo � custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.

3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilit� di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente � autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.

4. La restituzione del ciclomotore � effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneit� tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.

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