Codice della strada - Regolamento Art. 167

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ART. 164-168 C.S.)

Art. 363. - Accertamento della massa dei veicoli (art. 167 C.s.).

1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella pi� vicina localit� in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purch� in regola con le prescritte verifiche di legge.

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