Codice della strada - Regolamento Art. 163

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (ARTT. 157-163 C.S.)

Art. 360. - Convogli militari, cortei e simili (art. 163 C.s.).

1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.

2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede.

Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.

3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.

4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonch� tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.

5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unit�, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovr� essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento pu� essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA ..." e "FINE GARA ..." con le modalit� prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.

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