Codice della strada - Regolamento Art. 149
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI (ARTT. 144-155 C.S.)
Art. 348. - Distanza di sicurezza tra i veicoli (art. 149 C.s.).
1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocit�, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entit� del carico, nonch� ad ogni altra circostanza influente.
2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.
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