Codice della strada - Regolamento Art. 134

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

3 - ALTRE DISPOSIZIONI (ART. 127-139 C.S.)

Art. 340. - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri (art. 134 C.s.).

1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice � consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di propriet� di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione pu� avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), � la seguente:

a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalit� di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonch� la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverr� definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

c) dichiarazione di conformit� o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalit� all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b) e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

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