Codice della strada - Regolamento Art. 123

Indice codice della strada commentato

Regolamento Art. 123

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

2 - AUTOSCUOLE (ARTT. 122, 123 C.S.)

Art. 335. - Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole (art. 123 C.s.).

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivit� di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore � rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, cos� come specificato nel presente regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacit� finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societ� od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di societ� non aventi personalit� giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano pi� soci amministratori di societ� non aventi personalit� giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di delega da parte di societ� o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della societ� o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalit� del delegato, anche quelle del rappresentante legale della societ� o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societ� o ente, � consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivit� dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorit� competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non pi� di sei mesi.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa � tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione � stata rilasciata in favore di una societ� o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o pi� soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale devono essere comunicati all'autorit� che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della societ� o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societ� semplice, il recesso e l'esclusione di uno o pi� soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societ�, avente o meno personalit� giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di propriet� dell'autoscuola.

12. Qualora pi� autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potr� essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di propriet� del consorzio.

13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali � ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di propriet� di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a, possono altres� preparare candidati agli esami di idoneit� per istruttore o insegnante di autoscuola.

15. Le autoscuole devono altres� effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti.

16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonch� per ogni incombenza connessa all'attivit�.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

2 - AUTOSCUOLE (ARTT. 122, 123 C.S.)

Art. 336. - Vigilanza tecnica sulle autoscuole (art. 123 C.s.).

1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivit� ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.

Sono, in particolare, soggette a controllo:

a) la capacit� didattica del personale;

b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;

d) l'idoneit� dei locali;

e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;

f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;

g) la regolare esecuzione dei corsi;

h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.

2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivit� di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarit� riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarit� entro un termine che, in ogni caso, non potr� essere inferiore a quindici giorni.

4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorit� competente al rilascio dell'autorizzazione, affinch� adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 � fatta salva la facolt� del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute pi� idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

2 - AUTOSCUOLE (ARTT. 122, 123 C.S.)

Art. 337. - Attivit� di consulenza da parte degli enti pubblici non economici (art. 123 C.s.).

1. L'attivit� di consulenza degli enti pubblici non economici � disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cos� come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa � svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
***