Codice della strada - Regolamento Art. 115

Indice codice della strada commentato

Regolamento Art. 115

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)

A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)

Art. 307. - Attestato di idoneit� psicofisica (art. 115 C.s.).

1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, � rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validit� e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei pi� ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.

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