Codice della strada - Regolamento Art. 110

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV- CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

3 - CERTIFICATI DI IDONEITA' E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE

DELLE MACCHINE AGRICOLE (ARTT. 107-110 C.S.)

Art. 294. - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneit� tecnica, trasferimento di propriet� delle macchine agricole (art. 110 C.s.).

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneit� tecnica alla circolazione, � quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale � destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di propriet� sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.

2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarit� di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.

3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola � titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, � rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarit� � rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilit�, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, pu� essere omessa quando dalla documentazione presentata gi� risulti la propriet� della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di propriet�.

4. Il trasferimento di propriet� delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, pu� avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.

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