Codice della strada - Art. 93. Formalit�  necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 93. Formalit�  necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalit�  dell'usufruttuario o del locatario con facolt�  di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non pu� essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, d�  immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, � previsto il certificato di propriet� , rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna � data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalit�  di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, � rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento � rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 422 a � 1.697. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138. 


11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo � destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalit�  di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino � disciplinata dal regolamento.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 93 codice della strada: Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 29347/2011:"Come questa Corte ha affermato in identica fattispecie (Cass., Sez. Il, 8 aprile 2011, n. 8097), per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione - e cio� dell'autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l'immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest'ultimo - sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al PRA ed in capo a chi ha avviato l'iter della immatricolazione, l'obbligo - previsto dal comma 5 dell'art. 93 del codice della strada e la cui violazione � sanzionata dal successivo comma 9 - di richiedere il rilascio del certificato di propriet�, giacch� non � consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell'apposito archivio destinato a consentire la possibilit� di individuare in ogni momento il titolare del diritto di propriet� sul veicolo medesimo."