Codice della strada - Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi � disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione � rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 422 a � 1.697.
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art 90 codice della strada: la norma non si preoccupa di disciplinare nel dettaglio il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi. Essa si limita infatti a rinviare alla disciplina specifica di settore, disponendo esclusivamente che la carta di circolazione � rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Il secondo comma si limita a sanzionare la condotta di tutti coloro che, per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza, utilizza veicoli non adibiti a questo specifico uso. La sanzione pecuniaria � piuttosto elevata: l'importo minimo � di euro 419 fino a un massimo di euro 1.682.