Codice della strada - Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone � disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: 
a) i motocicli con o senza sidecar; 
b) i tricicli; 
b-bis) i velocipedi
c) i quadricicli; 
d) le autovetture; 
e) gli autobus; 
f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti specifici di persone; 
g) i veicoli a trazione animale. (1)


3. La carta di circolazione di tali veicoli � rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680 e, se si tratta di autobus, da � 422 a � 1.697. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 


4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima � soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)

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art 85 codice della strada: Corte Costituzionale - sentenza n. 264 - 13/11/2013 - Art. 85 e art. 86 Codice della Strada - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione: "Il requisito indispensabile della residenza nella regione per il rilascio dei titoli per l'esercizio della specifica attivit� determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in s�, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneit� tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attivit� in questione."