Codice della strada - Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonch� i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perch� destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione pu� essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localit� e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione � compresa la localit� sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validit� della stessa, i percorsi stabiliti e la velocit� massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di propriet� degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purch� posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338 se si tratta di autoveicoli, o da � 41 a � 169 se si tratta di motoveicoli.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 60 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 3837 del 15/02/2013 sancisce la corretta applicazione dell�art.63 della L.342/2000 che disciplina il bollo per le auto storiche (art 60 C.d.S). La Corte conferma quanto gi� sostenuto dagli esperti RIVS: ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali il proprietario non � tenuto a presentare l�attestato di datazione e storicit� ASI del veicolo, e questo sia per il bollo che per il passaggio di propriet�. La Corte spiega che la determinazione valuta soltanto il possesso delle caratteristiche oggettive da parte dei veicoli per ottenere l'attestato di datazione e storicit�. Tali attestati ASI, ai sensi dell�art.63 della L.342/2000, non hanno valore legale. Pertanto, fino al momento in cui le Regioni non stabiliscono le procedure per verificare la presenza dei requisiti necessari a classificare i veicoli come "d'interesse storico", al contribuente � sufficiente l�autocertificazione. Per cui, la richiesta del certificato ASI per ottenere i benefici fiscali � da considerarsi illegittima.