Codice della strada - Art. 22. Accessi e diramazioni.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 22. Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, n� nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni gi�  esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformit�  alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gi�  esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario pu� negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, n� le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalit�  di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo � subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di propriet�  naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilit� , nei casi di impossibilit�  di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonch� in caso di forte densit�  degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidit�  per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando pi� propriet� , comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonch� le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonch� lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento � soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

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art 22 codice della strada: questa disposizione richiede la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada per stabilire nuovi accessi e diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali e per regolarizzare accessi e diramazioni preesistenti mantenuti in esercizio senza autorizzazione. Cassazione civile con sentenza n. 13744 del 12/06/2009, pronunciandosi in merito a una mancata regolarizzazione di un accesso preesistente dopo l'entrata in vigore della norma, ha cos� precisato: " l'art. 22 C.d.S., comma 11, espressamente contempla tra i fatti assoggettabili alla sanzione amministrativa anche il mantenimento di accessi preesistenti, senza che sia stata richiesta l'autorizzazione all'ente proprietario ...  Gli elementi costitutivi dell'illecito presi in considerazione dall'art. 22 del nuovo C.d.S. sono il fatto che colui il quale ha la disponibilit� dell'accesso lo abbia mantenuto in esercizio dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e il fatto che non si sia attivato onde ottenere la necessaria autorizzazione. La preesistenza dell'accesso non esonera affatto colui che lo mantiene dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione e la sanatoria."