Codice della strada - Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con s�.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarit�  tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonch� le condizioni e le modalit�  del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 1.336 a � 5.349. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 192 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 42951/2016: "... principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimit�, secondo cui - nell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'invito degli agenti in servizio di polizia stradale, costruita come reato dall'art. 650 cod. pen. e violazione amministrativa dall'art. 192. comma primo, cod. strad. - risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cio� la prevenzione e l'accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell'ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialit� di cui all'art. 9 della legge  n. 689 del 1981, l'omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi di funzionari, ufficiali, agenti, cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 comma 1, cod. strad. e non gi� quelli della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 cod. pen. (Sez. 1, sent. n. 8385 del 10/07/1998, Balestra; Sez. 6, sent. n. 23824 del 29/04/2003; Sez. 1, sent. n. 3943 del 15/01/2008; Sez. 1, n. 36736 del 17/09/2008)."