Codice della strada - Art. 182. Circolazione dei velocipedi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a s�, ai due lati e compiere con la massima libert� , prontezza e facilit�  le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti � vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di et� , opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a pi� di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare pi� di quattro persone adulte compresi i conducenti; � consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di et� .

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalit�  stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola  fuori  dai  centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a  mezz'ora  prima  del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle  gallerie hanno l'obbligo  di   indossare  il   giubbotto   o   le   bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di  cui  al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 25 a � 100. La sanzione e' da �41 a � 169 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 182 codice della strada: Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 27611/2014: "Priva di pregio si rivela in particolare l'argomentazione in punto di diritto svolta dal ricorrente secondo cui, ai sensi degli artt. 182, comma 4 cod. strada e 377 reg. esec. cod. strada, l'avere il ciclista attraversato sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta lo poneva nelle condizioni, diverse da quelle di un semplice pedone, di dover dare la precedenza all'autovettura sopraggiungente. A norma dell'art. 377, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo cod. strada), �nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano�. Se ne pu�, a contrario, desumere che, in assenza delle dette condizioni, ai ciclisti sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede."