Codice della strada - Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilit�  nei centri abitati.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilit�  nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilit�  determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati � vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalit�  dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformit�  ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680. 

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

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art 18 codice della strada: Corte di Cassazione, sezione I Civile, sentenza n. 2656 1/02/2015 si pronuncia sulle fasce di rispetto per l�edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale. La Corte ritiene che la nozione di �ricostruzione� non � la stessa prevista dalla normativa civilistica in materia di distanze. La ratio del codice civile ï¿½ di tutelare la propriet� nei rapporti di vicinato. La ratio dell'art 18 del codice della strada e del regolamento di attuazione (art. 28) � invece di assicurare l�incolumit� dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente nei pressi delle strade. Queste disposizioni inoltre fanno riferimento anche a opere di �ricostruzione� che seguono una precedente demolizione e non solo alle �nuove costruzioni�, come concepite dalla giurisprudenza civile in materia di distanze.