Codice della strada - Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la pi� breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica � consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessit� , il segnale acustico pu� essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondit� , nei casi in cui ci� non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, � consentito l'uso dei proiettori di profondit�  a breve intermittenza.

4. In caso di necessit� , i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 41 a � 169. 

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