Codice della strada - Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia � ostacolato e non pu� tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli � malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto pi� possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada � tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente pi� agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimit�  di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 41 a � 169. 

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6 .

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art 150 codice della strada: Sulle strade di montagna o a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli � difficoltoso o impossibile, spetta al conducente che procede in discesa arrestarsi ed accostare il veicolo al margine destro della carreggiata o spostarsi su una piazzola, se presente in loco. Tuttavia se � il conducente che procede in salita a disporre di una piazzola di sosta, spetta a lui arrestarsi, se la strada � talmente stretta da costringerlo alla manovra di retromarcia. Nel caso poi in cui la manovra di retromarcia � l'unica soluzione, si deve avere riguardo al tipo di veicoli: i veicoli composti da una motrice e un rimorchio hanno sempre la precedenza rispetto a qualsiasi altro veicoli, quelli di massa a pieno carico con un peso superiore a 3,5 tonnellate hanno  la precedenza rispetto a quelli di massa inferiore; gli autobus hanno la precedenza sugli autocarri. Infine, se i veicoli coinvolti nella manovra appartengono entrambi a una delle categorie indicate, spetta al conducente che procede in discesa eseguire la retromarcia, tranne il caso in cui la manovra non sia pi� agevole per il conducente che procede in salita, soprattutto se � prossimo a una piazzola.